Regione Piemonte davanti alla Corte Costituzionale per i divieti di cacciare pernice bianca e altre specie.
- Scritto da Alessandro Bassignana
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E' stata pubblicata l'ordinanza (n. 1262/2017) con cui il TAR Piemonte ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativa alle disposizioni della legge regionale che vietano il prelievo venatorio di alcune specie di fauna tipica alpina - la pernice bianca e la lepre variabile -, di diversi tipi di uccelli acquatici, dell'allodola e del merlo.
Abbiamo chiesto un commento all'Avv. Prof. Paolo Scaparone, legale che tutela gli interessi del mondo venatorio, e che negli ultimi anni ha sconfitto numerose volte gli amministratori di Piazza Castello. Ecco quello che ci ha scritto il Prof. Scaparone:
"In sintesi il TAR Piemonte accoglie i rilievi di incostituzionalità dell'art. 39 della legge regionale n. 26/2015 e dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2016 con riguardo all'art. 102 Cost., che riserva alla magistratura la funzione giurisdizionale, all'art. 117 co. 1 Cost., che impone allo Stato e alle Regioni di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nell'esercizio della propria potestà legislativa, e all'art. 117, co. 2, lett. s) Cost., che demanda alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie dell'ambiente e dell'ecosistema.
Più dettagliatamente, la violazione dell'art. 102 Cost. viene ravvisata nell'adozione da parte della Regione di una legge che mira a definire il contenzioso portato avanti al Giudice amministrativo con i ricorsi delle associazioni venatorie, degli ATC e dei CA, avverso il calendario venatorio in contrasto con il principio della separazione dei poteri. In altri termini, non spetta al legislatore definire con legge le controversie giudiziarie sostituendosi al giudice di queste.
La violazione dell'art. 117, co. 1 Cost. è, infine, individuata nella circostanza che le leggi regionali contestate non si conformano al canone comunitario secondo cui I'attività legislativa in campo ambientale deve fondarsi sulla migliore valutazione scientifica ed economica disponibile, e sulla conoscenza dello stato dell'ambiente e delle tendenze in atto. Pertanto, anche le misure più restrittive dell'attività venatoria debbono risultare, oltre che non discriminatorie, adeguatamente motivate e precedute da una seria e accurata istruttoria tecnico-scientifica. Ne viene che una scelta meramente "politica" del Consiglio regionale di ordine restrittivo rispetto all'elenco delle specie cacciabili statalmente previsto non è costituzionalmente legittima.
La violazione dell'art. 117, co. 2, lett. s) Cost. deriva dall'attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato delle misure legislative in materia di ambiente ed ecosistema tra le quali, secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, rientra la definizione delle specie cacciabili.
Sotto il profilo processuale, l'ordinanza sarà trasmessa a cura del TAR alla Corte Costituzionale che ne disporrà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla data di tale pubblicazione le parti avranno 20 giorni per costituirsi avanti alla Corte Costituzionale ed esprimere le proprie difese."
Il Prof. Scaparone ci ha anche precisato di aver inviato una sua nota al Presidente del Consiglio Regionale Mauro Laus, e questo in virtù del fatto che un paio di giorni è terminato in III Commissione l'esame dei tre disegni di legge sulla caccia, rispettivamente presentati dall'Assessore Giorgio Ferrero, dal Centrodestra e l'ultimo dal Movimento 5 Stelle.
La commissione ha stralciato le proposte del consigliere Vignale (primo fimatario della proposta del Centrodestra) e dei grillini, per cui in aula andrà il solo disegno legge della maggioranza che però contiene quegli stessi divieti per i quali ora Regione Piemonte dovrà risponderne di fronte alla Consulta.
A Palazzo Lascaris sono avvertiti: il rischio ora è quello di votare provvedimenti che potrebbero essere subito tacciati di incostituzionalità, e quindi l'invito che arriva dai ricorrenti è quello di un passo indietro dell'Assessore, e di modifiche al suo disegno di legge che rendano la nuova legge giusta ed equa, coerente con la l.157/92 ed aderente ai principi espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
Allegata ordinanza TAR Piemonte 1262/2017
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