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Sicilia: la regione delibera un nuovo calendario venatorio

Dopo la sentenza del Tar della Sicilia che aveva di fatto smontato il Calendario Venatorio" gettando i cacciatori nell'incertezza, ecco la risposta della Regione. Un nuovo Calendario, che permetta ai cacciatori di continuare l'attività venatoria. Unico problema, il calendario ha, ovviamenete,ovuto accogliere le prescrizioni del TAR, e  altrettanto, ovviamente, risulta decisamente peggiorativo7abfghd

Umbria: nessuna riapertura alla caccia di selezione il 7 gennaio. “ancora in attesa della sentenza del tar e delle risposte dell’ispra”. prossima settimana incontro con le associazioni venatorie

venerdì 4 gennaio 2019
(aun) – perugia, 4 gen. 019 - “La Regione Umbria è in attesa di conoscere il pronunciamento del Tar nel merito del ricorso presentato dal WWF così come ancora non sono pervenute risposte da parte dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, visto che il calendario umbro aveva avuto il parere favorevole da parte di questo Istituto. Per questi motivi ancora non può essere aperta la caccia di selezione, così come previsto dal Calendario venatorio 2018-2019 con le modalità previste dal regolamento regionale del 27 luglio 1999, n. 23, alle specie daino, capriolo, dal 7 gennaio al 15 marzo 2019”. L’assessore regionale alla caccia, Fernanda Cecchini, nel frattempo, ha convocato per la prossima settimana un incontro con le associazioni venatorie proprio per fare il punto della situazione visto che la vicenda è ancora in fase di stallo, sia sul versante giudiziario del Tar che su quello dell’Ispra. Il Tar – prosegue la nota della Regione Umbria - ha tenuto la propria udienza il 4 dicembre scorso, dopo la sospensiva concessa nello scorso luglio a seguito del ricorso contro la Regione Umbria e l’ISPRA presentato dal WWF Italia per chiedere l’annullamento della parte della delibera con la quale la Giunta regionale approvando il calendario venatorio 2018/2019, ha previsto la preapertura della stagione nei giorni 2 e 9 settembre e stabilito i periodi di prelievo per la caccia di selezione, che la stessa legge prevede che possa essere autorizzata fin dal 1 agosto. Successivamente poi, la legge del 2 dicembre 2005 n. 248 all’art. 11 ha disposto che, sulla base di adeguati piani di abbattimento, il prelievo possa essere autorizzato anche al di fuori dei periodi stabiliti dalla legge del ‘92.

“La Regione Umbria ha ritenuto dunque di rispettare i tempi dettati dall’ISPRA che, secondo la legge in vigore, ha individuato i periodi degli abbattimenti per le zone dell’Appennino.

Per questo motivo sono state richieste risposte chiare all’Ispra che però ancora non ha dato riscontro. L’auspicio – conclude la nota regionale - ovviamente è che nel giro di pochissimi giorni arrivino sia la sentenza del Tar con le relative motivazioni, sia le risposte dell’Ispra. Ma nel frattempo, la caccia di selezione rimane sospesa”.

CCT: Preoccupante la sospensione della caccia di selezione al cinghiale nelle aree non vocate e dei piani di controllo

Ai fini della massima tutela di tutti i cacciatori interessati, la Confederazione Cacciatori Toscani ricorda che con il 31.12.2018 cessa la validità del Piano annuale di prelievo per la specie Cinghiale nelle aree non vocate di cui alla Delibera 1503 del 27.12.2017. Per tale motivo la Caccia di Selezione alla specie Cinghiale, rimane sospesa fino all’approvazione di un nuovo Piano annuale di prelievo, previo parere dell’ Ispra, come disciplinato dall’ art. 4 della L.R. 10.2016. Una situazione di grave incertezza che si aggiunge all’ulteriore sospensione di tutte le forme di contenimento per le specie Cinghiale, Piccione, Cornacchia Grigia, Gazza, Storno, Nutria e Minilepre anche essa derivante dall’ attuale mancato rinnovo da parte della Regione Toscana dei Piani di controllo delle relative specie ormai scaduti .

CCT: precisazioni sulle modalità di caccia alla beccaccia a gennaio

E così, passati i postumi del capodanno, siamo giunti al fatidico mese di gennaio; l’inizio dell’anno nuovo coincide con la parte finale della stagione venatoria che presenta ancora incertezze sulle sorti del Calendario Venatorio all’indomani dell’ordinanza del Consiglio di Stato. A rischio, come sappiamo, la chiusura anticipata ad alcune specie già al 10 gennaio, salvo che, come la Confederazione Cacciatori Toscani continua a sostenere, non intervenga la Regione Toscana approvando uno specifico atto che porti al superamento di questa inaccettabile ordinanza. Nel frattempo, la caccia continua ed in molti si rivolgono a noi e alle nostre associazioni confederate per avere conferma sui tempi di prelievo e sulle modalità di svolgimento della caccia alla Beccaccia. La confusione ed i dubbi spesso assalgono i cacciatori, soprattutto quando la certezza del diritto è stata messa in discussione. Sulla caccia alla Beccaccia, nel mese di Gennaio, le regole sono definite dal calendario venatorio regionale, così come disposto al punto 1.6 della Delibera N° n° 767 del 09 luglio 2018 dove si stabilisce che la caccia alla Beccaccia, nel mese di gennaio, si svolge esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma e da cerca all’interno delle aree vocate al cinghiale (art. 3 comma 7 bis L.R. 20/02). Inoltre, ferme restando la possibilità di cacciare detta specie, all’interno delle aree boschive situate nelle aree vocate al cinghiale (così come delimitate dalle cartografie disponibili presso gli Ambiti Territoriali di Caccia e le nostre sedi), sarà possibile poter esercitare la stessa anche nelle aree boschive presenti nelle aree NON vocate al cinghiale . Si ricorda pertanto che l’unica prescrizione al riguardo risulti essere quella legata alla dimensione previste dall’ art 3 della L.R. n° 39 del 2000:

Definizioni

1.(22) Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d’origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.
Sulla determinazione dell’estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all’interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.
Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d’utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.
Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40 per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.
Non sono considerati bosco:
a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

Normative

Ambiente

Enogastronomia

Attrezzatura