Pubblicata sul BURT la delibera sulla caccia allo storno. Il provvedimento ricalca nella sostanza quello dello scorso anno. Questi i 20 punti del deliberato che ci consentiranno di prelevare lo storno dalla preapertura al 15 dicembre:
DELIBERA
1.di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie storno (Sturnus vulgaris) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole come indicato al punto 2, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 19 settembre 2021 e il 15 dicembre 2021 compreso;
2.di stabilire che il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris) deve essere effettuato con le seguenti modalità:
a.nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (anche solo una pianta) purché in piena terra;
b.in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
3.di stabilire in 25.000 il numero di capi di storno (Sturnus vulgaris) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2021 in attuazione del presente provvedimento;
4.di consentire il prelievo da appostamento dello storno (Sturnus vulgaris) esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi complessivi giornalieri e cento capi complessivi per cacciatore per l’intero periodo (1 settembre – 15 dicembre 2021) con l’uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
5.di non consentire l’uso di richiami della specie di riferimento;
6.di vietare la vendita degli storni (Sturnus vulgaris) prelevati;
7.di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell’apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
8.di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;
9.di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
10.di dare atto che la vigilanza sull’applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/94;
11.di dare atto che l’attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 19 bis della legge 157/1992;
12.di stabilire, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno (Sturnus vulgaris) e disporre l’eventuale sospensione anticipata del prelievo, che la registrazione sul tesserino venatorio cartaceo dei
capi di storno abbattuti in deroga sia comunicata dai singoli cacciatori o dalle loro associazioni alla Regione Toscana con cadenza bisettimanale compilando l’apposita scheda informatica presente nella pagina web del
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare, secondo il seguente calendario, entro e non oltre le ore 20 di ciascuna data indicata:
a)- martedì 28 settembre 2021
b)- martedì 12 ottobre 2021
c)- martedì 26 ottobre 2021
d)- martedì 9 novembre 2021
e)- martedì 23 novembre 2021
f)- martedì 7 dicembre 2021
g)- martedì 21 dicembre 2021 (per determinare il numero totale e finale dei capi abbattuti)
13. di stabilire che se la comunicazione di cui al punto 12 è effettuata dalle associazioni venatorie è compito delle associazioni garantire l’identificazione dei cacciatori per i quali comunicano i dati;
14. di stabilire, nel rispetto del principio di precauzione, che al raggiungimento dei 12.500 capi la comunicazione di cui al punto 12 debba avvenire settimanalmente entro e non oltre le ore 20 di ciascun martedi, compilando
l’apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare. Il raggiungimento di tale quota e il cambio di frequenza delle comunicazioni
(da bisettimanale a settimanale) saranno segnalate nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana;
15. di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione, tenuto conto dell’eventualità di ritardi o di errori nella trasmissione dei dati da parte dei cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo, al
raggiungimento di 20.000 capi abbattuti, provveda alla sospensione del prelievo per i cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo, rimanendo attivi solo quelli che utilizzano la APP tesserino venatorio TOSCACCIA. La
Regione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga dello storno al raggiungimento del 90% del numero dei capi prelevabili. Il raggiungimento dei 20.000 capi e l’eventuale sospensione del prelievo saranno
segnalati nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana;
16. di stabilire che al raggiungimento dei 12.500 capi il Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare competente chieda l’aumento del contingente massimo abbattibile ad ISPRA;
17. di precisare che i cacciatori che utilizzano la APP tesserino venatorio TOSCACCIA non devono effettuare la comunicazione di cui al punto 12, in quanto la registrazione avviene in modo automatico;
18. di dare mandato al Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare di provvedere a sommare al numero di capi abbattuti comunicati quelli registrati dai cacciatori mediante il tesserino venatorio
digitale, di cui peraltro le Associazioni si impegnano ad incentivare l’uso;
19. Di dare mandato al Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare di predisporre e rendere disponibile sulla pagina WEB la scheda informativa di cui al punto 12;
20.Di precisare che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell’art. 58 lett. q) L.R. 3/94.
Alleghiamo il testo integrale della delibera: