ANUU: CHE SUCCEDE IN CASO DI PLURIME VIOLAZIONI DELLA STESSA FATTISPECIE
- Scritto da Luca Gironi
- Dimensione font Riduci dimensione font Aumenta dimensione font
Si stanno evidenziando ipotesi di plurima violazione della stessa disposizione di legge, come nel caso di non immediata annotazione sul tesserino venatorio all’atto dell’abbattimento di ogni capo. In precedenza era accaduto per i richiami vivi utilizzati non regolarmente. Il proporre per ogni singolo capo di selvaggina abbattuta una violazione moltiplicata per il numero totale dei capi abbattuti rappresenta un “mostro” giuridico che funziona come metodo per “far cassa”. Tale addebito è del tutto infondato, poiché l’azione è sicuramente unica e unica è la violazione che non può essere parametrata al numero dei capi abbattuti. Non va dimenticato che la Legge 689/81 recepisce istituti penalistici ed è per sua natura afflittiva disciplinando responsabilità da illecito. Vanno pertanto applicati i principi sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza penale, con la conseguenza che non è ravvisabile una pretesa punitiva rapportata alla “quantità” piuttosto che alla condotta. A tal proposito una interessante sentenza (1553/2012 R.G. – Giudice d.ssa Ponzetta – dif. avv. R. Bonardi di Brescia/Provincia di Pavia) del Tribunale civile di Voghera (PV) ha giustamente evidenziato in una puntuale motivazione che: “se corretto è l’esercizio della pretesa punitiva da parte dell’Amministrazione, non corretta, tuttavia, appare la commisurazione dell’entità della sanzione irrogata: nel caso in esame, infatti, la condotta commessa dal ricorrente è unica, per la stessa costruzione della fattispecie di illecito come delineata dalla legge (“chiunque utilizza richiami vivi…”) e ciò indipendentemente dal numero dei richiami vivi posseduti in concreto al momento del fatto, potendo tale numero incidere piuttosto sotto il profilo della gravità dell’illecito commesso, con i conseguenti riflessi in punto quantificazione della sanzione all’interno dei limiti edittali della medesima, ai sensi dell’art. 11 l. 689/1981. Con riferimento a tale profilo ritiene il Tribunale che la condotta del convenuto, per come descritta nel verbale prodotto dalla Provincia sub doc. 2 integralmente confermato dal teste sentito in giudizio, sia di notevole gravità, tale da giustificare l’irrogazione della sanzione nella misura massima consentita dalla legge. Infatti il ricorrente possedeva n. 18 richiami con anello tagliato e quindi amovibile e n. 4 addirittura senza anello. Né sono dotate della minima credibilità .. omissis ….”. Pertanto, così stanno le cose. Giurisprudenza e dottrina concordano ormai su questa tesi che rappresenta un elemento di concreta giustizia. E così chi abbatte più esemplari di selvaggina senza immediatamente segnarli sul tesserino, uno per uno, compie un’unica azione e unica è la violazione che non può essere parametrata al numero dei capi abbattuti.