Di seguito il testo della nuova ordinanza ministeriale in tema di custodia dei cani.
I punti salienti:
- RESPONSABILITA': Il proprietario del cane è responsabile del suo benessere, del suo controllo e della sua conduzione. Risponde civilmente e penalmente dei danni cagionati dal cane (a persone, animali o cose).
- CESSIONE MOMENTANEA: In caso di cessione momentanea del cane, chi lo detiene (non proprietario) assume le relative responsabilità nel periodo di detenzione.
- OBBLIGHI: Il proprietario (ovvero il detentore) del cane devono: a) utilizzare sempre il guinzaglio (massimo di 1,5 m) nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico (salvo le apposite aree individuate dai comuni); b) avere sempre disponibile la museruola (rigida o morbida) da utilizzare in caso di "rischio per l’incolumita’ di persone o animali" o "su richiesta delle autorita’ competenti"; c) affidamento del cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquistare il cane avendo ben chiare le sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ le norme vigenti; e) educare il cane : "assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive".
- GALATEO URBANO: In ambito urbano è obbligatorio per il conduttore del cane di raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla loro raccolta.
- PERCORSI FORMATIVI e PATENTINO: istituzione di "percorsi formativi per i proprietari di cani" con rilascio di "patentino" da parte dei Comuni e ASL.
- RUOLO DEI VETERINARI e VALUTAZIONE COMPORTAMENTALE: Il medico veterinario libero professionista informa il proprietario sui percorsi formativi e segnala all'ASL la presenza di soggetti particolarmente "impegnativi" per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumita’ pubblica.
- OBBLIGO DI SEGUIRE I "PERCORSI": sorge a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, con valutazione dei servizi veterinari ASL i quali decidono quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Gli oneri per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
- Avvocato Yuri Tartari
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’articolo 32 della Costituzione;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall’Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni; Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale; Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani, come modificata dall’ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 settembre 2011, n. 209;
Considerato che continua a sussistere la necessita’ di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;
Ritenuto necessario, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita’ di gestione degli animali;
Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l’altro, delega per la disciplina della tutela dell’incolumita’ personale dall’aggressione di cani (art. 21);
Ritenuto pertanto di determinare la durata dell’efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell’iter del predetto d.d.l.; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;
Ordina:
1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o animali o su richiesta delle autorita’ competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita’ al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta’ di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita’ pubblica veterinaria, istituito presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita’ di percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumita’ pubblica.
7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumita’ pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
dal sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.