Toscana: la Regione delibera il rinvio delle principali scadenze per l’attività venatoria
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La Regione Toscana ha provveduto a posticipare le principali scadenze riguardanti l'attività venatoria questo il contenuto della delibera:
DELIBERA
I) Dare atto che la licenza di porto d'armi per uso di caccia di cui all'articolo 23 della legge 157/1992 e abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 28 della l.r. 3/1994 rientrano nel campo di applicazione di cui all’articolo 103, comma 2 del DL 18/2020 e conseguentemente se in scadenza nel periodo intercorrente dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 restano valide fino al 15 giugno 2020; pertanto è posticipata a tale data anche il pagamento della tassa di concessione
governativa per licenza di porto d’armi per uso di caccia di cui all’articolo 23 della l. 157/1992 e della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 1 della l.r. 86/2016;
2) di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze in conseguenza dell'attuale emergenza COVID-19, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 103, comma 2 del DL 18/2020:
• iscrizione all'ATC di residenza vcnatoria o ad ulteriore ATC (art. 5 comma 3 e art. 6 comma 4 DPGR 48/02017): dal 15 maggio 2020 al 15 giugno 2020. II cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all'iscrizione;
• iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precede. (art. 7 comma 2 DPGR 48/r 2017): dal 31 marzo al 15 giugno 2020. Il cacciatore abilitato al prelievo selettivo non potrà effettuare tale attività per la stagione venatoria 20/21 senza aver prima provveduto all'iscrizione;
• richieste di nuove autorizzazioni appostamenti fissi (art. 59 comma 3 DPGR 48/r/2017): dal 31 mar. 2020 al 15 giugno 2020. Conseguenti comunicazioni a carico della struttura competente della Giunta regionale dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020;
• conferma annuale dell'appostamento tramite pagamento della tassa di concessione regionale da parte del titolare dell'autorizzazione (art. 60 comma 1 DPGR 48/r/2017): dal 28 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Per il 2020 non si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994 prevista dall'art. 60 comma 2 DPGR 48/r 2017);
• iscrizione al registro delle squadre di caccia al cinghiale (art. 73 comma 7 DPGR 48/r 2017): dal 31 maggio 2020 al 15 giugno 2020;
• inizio di almeno una sessione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 89 comma 5 DPGR 48/r/2017): dal 30 aprile 2020 al 15 giugno;