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Il Senatore Taricco chiede una soluzione legislativa nazionale al problema del controllo della fauna

Il Senatore Mino Taricco, in Commissione Agricoltura in Senato, ha richiamato la necessità di un confronto strutturato con il mondo agricolo, venatorio ed ambientale, oltre ad un dibattito aperto con le Regioni e le Province coinvolgendo gli esperti della materia e tutti i soggetti istituzionali a partire dall’SPRA, quale autorità competente ed Istituto Tecnico di riferimento per raggiungere una soluzione legislativa nazionale nel più breve tempo possibile. Il mancato controllo della fauna è un problema serio, sia per i danni all’agricoltura e alle colture, sia soprattutto perché crea rischi sempre più gravi di sicurezza sulle strade e non solo.

L’idea di affrontare la situazione con assunzioni di ausiliari a tempo determinato, oltre ad essere diventata un’ipotesi oggettivamente tramontata, è concretamente impercorribile per ragioni economiche, organizzative e di efficacia e lo hanno ormai capito anche gli stessi estensori della proposta.
Nei giorni scorsi la Commissione Agricoltura del Senato all’unanimità ha chiesto ed ottenuto dalla Presidenza l’assegnazione del compito di approfondire la questione e di prospettare una soluzione all’ingarbugliata situazione venutasi a creare a seguito delle Sentenze della Corte Costituzionale sulle Leggi di Liguria e Abruzzo in tema di selecontrollori per il controllo e contenimento dei selvatici.
È necessaria una soluzione legislativa nazionale ed è urgente, ma per definire la strada è necessario un confronto serio con il mondo agricolo, con il mondo venatorio e ambientale, con Regioni e Province e con gli esperti della materia e soggetti istituzionali a partire dall’ISPRA. Ed è ciò che faremo nelle prossime settimane in Commissione Agricoltura in Senato.

Toscana: la Regione pubblica un chiarimento sulle regole della caccia al cinghiale

La Regione Toscana ha emesso questa nota esplicativa che chiarisce le norme che regolano la giornata di caccia al cinghiale, come ad esempio il numero minimo di cacciatori (18) e la composizione della schiera dei cacciatori (iscritti/ospiti).

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Oggetto: D.P.G.R. 48/R del 2017, Art. 73 comma 5. Numero minimo di cacciatori per poter svolgere la caccia al cinghiale in braccata.
Con riferimento al numero minimo di cacciatori per poter svolgere la caccia al cinghiale in braccata si specifica quanto segue: Il comma 5 dell’articolo 73 del DPGR 48/R/2017 consente alle squadre iscritte ad un ATC di unirsi e svolgere la braccata congiuntamente. In tal caso, ai fini del raggiungimento del numero minimo di cacciatori necessari per poter svolgere la caccia al cinghiale in braccata, si specifica che tutti i
cacciatori iscritti alle squadre che decidono di svolgere la braccata congiuntamente sono considerati iscritti a quella determinata azione di caccia e quindi non rientrano nelle limitazioni numeriche previste per gli ospiti.
Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno 18 cacciatori tra ospiti ed iscritti alla squadra. Tale numero può raggiungersi anche con la somma di cacciatori afferenti a due o più squadre che svolgono insieme la braccata. Il numero di cacciatori ospiti deve essere comunque inferiore alla metà dei cacciatori presenti alla braccata.
La l.r. 10/2016 articolo 6 comma 8 prevede che “al fine di facilitare la realizzazione dei piani di prelievo negli interventi in braccata effettuati alle squadre di ciascun distretto, fermo restando fisso il numero di squadre attivo sul territorio regionale, il numero di partecipanti minimo per tali azioni di caccia è fissato in diciotto cacciatori iscritti.”
Pertanto ai fini del raggiungimento del numero minimo richiesto dalla l.r. 10/2016 è comunque necessario che partecipino alla braccata 18 cacciatori “iscritti”. La ratio di tale disposizione è di facilitare la realizzazione dei piani di prelievo e quindi lo svolgimento delle braccate tramite personale adeguatamente preparato. A tal fine, con la stessa l.r. 10/2016 è stato introdotto nella l.r.3/1994 il registro dei cacciatori abilitati alla caccia agli ungulati. Gli “iscritti” di cui all’articolo 6, comma 8 della l.r. 10/2016, sono i cacciatori iscritti nei registri di cui all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994.
Quindi, concorrono al raggiungimento del numero minimo di 18 partecipanti alla braccata:
– i cacciatori iscritti alla squadra ospitante
– cacciatori iscritti alla squadra, facente parte del medesimo ATC, che svolge congiuntamente la braccata.
– ulteriori cacciatori ospiti iscritti all’ATC e in possesso dei requisiti individuati all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994, in misura inferiore alla metà dei cacciatori presenti alla braccata.
Fermo restando quanto sopra indicato per il raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, per quanto riguarda gli ospiti si richiama quanto previsto al comma 6 dell’articolo 73, ovvero che “alle braccate al cinghiale possono partecipare in qualità di ospiti anche cacciatori iscritti all’ATC non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 72 e non iscritti alla squadra, e cacciatori in mobilità.”
Il responsabile della squadra ( nel caso di braccata congiunta il responsabile della squadra ospitante) compila regolarmente la scheda di presenza della giornata di caccia riportando l’elenco dei cacciatori iscritti alla propria squadra, partecipanti alla battuta.
Nella scheda di presenza giornaliera deve essere anche specificato l’eventuale presenza della squadra che svolge congiuntamente la braccata con l’elenco dei relativi partecipanti. Nella medesima scheda di presenza giornaliera deve essere riportato anche l’elenco dei cacciatori ospiti. Tali procedure sono sostituite da quelle di trasmissione dati via telefonica o web se disponibili. Il responsabile della squadra ospitante si accerta del possesso dei requisiti di ciascun partecipante.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Paolo Banti

Toscana: la Regione pubblica una nota esplicativa sull’utilizzo delle giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre

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Viste le numerose interpretazioni e voci circolate sul corretto utilizzo della possibilità di cacciare 5 giorni a settimana durante i mesi di ottobre e novembre la Regione ha emesso questa nota esplicativa:

Oggetto: giornate di caccia continuative

A seguito di vostra specifica domanda, lo scrivente esprime la propria valutazione tecnica sulla base dell’esperienza maturata in 25 anni di applicazione della LR 3/1994.

In merito all’utilizzo delle giornate continuative di caccia nel periodo 1.10 – 30.11, si osserva quanto segue.

L’art. 1, comma 3 della lr 20/2002, recita:

Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore , per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di
caccia a propria disposizione per l’intera stagione venatoria. La norma consente quindi di usufruire di 5 giorni di caccia alla settimana da appostamento per la caccia alla selvaggina migratoria. Tali giornate andranno a scalare dal cumulo delle giornate cacciabili a disposizione del cacciatore nel periodo intercorrente dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, considerando 3 giorni alla settimana. Quindi un totale di circa 60 giornate complessive, dalle quali scalare quelle utilizzate in questo periodo.

Ma detta norma consente anche, o almeno non vieta, che un cacciatore possa dedicare le giornate di lunedi, mercoledi e giovedi alla caccia
vagante, utilizzando poi il sabato e la domenica per la sola caccia alla migratoria da appostamento.

Mi spiego meglio: la 157 consente di cacciare 3 gioni alla settimana, con la specifica contenuta nel comma 6 dell’art. 18, che recita:

Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto
conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre. Quindi la norma consente di cacciare in qualsiasi forma per 3 giorni, iniziando dal lunedi, primo giorno della settimana. Il “superamento” dei 3 giorni, portandoli a 5, può avvenire solo in determinate condizioni:

1. nel periodo 1/10, 30/11.

2. da appostamento per la selvaggina migratoria.

3. le giornate utilizzate in questo periodo vanno comunque a scalare dal “pacchetto” di giornate a disposizione di ogni cacciatore.

4. consentendo il superamento dei 3 giorni, la norma consente di utilizzare gli altri 2 settimanali solo ed esclusivamente per la caccia
da appostamento.

Sperando di essere stato sufficientemente chiaro,

Saluti

Paolo Banti

Lombardia: Federcaccia in campo per riaprire i roccoli

Roccolo per la cattura degli uccelli selvatici

Il Tar della Lombardia con decreto datato a sabato 21 settembre ha accolto la richiesta di sospensiva cautelare avanzata dalle associazioni animaliste Lac, Enpa, Lipu, Lav, Wwf sospendendo fino al 10 ottobre (data della trattazione collegiale dell’istanza) la delibera della Giunta che aveva riattivato alcuni roccoli della Lombardia a partire dall’ 1 ottobre.

“Il Provvedimento del TAR Milano giunge a sorpresa -sono le parole di Lorenzo Bertacchi, Presidente Federcaccia Lombardia-, in quanto la relativa istanza di pronuncia urgente prima dell’udienza non risultava dal ricorso originario: le associazioni animaliste hanno presentato ulteriore ricorso venerdì, chiedendo un provvedimento urgente. Questo ovviamente non cambia, bensì avvalora l’intenzione di Federcaccia Lombardia di partecipare al procedimento e procederà con la notifica dell’atto di intervento già annunciato per poter partecipare all’udienza del 10 ottobre. In quella giornata pensavamo di dover lottare per tenere aperti i roccoli. Ora lotteremo per aprirli”.

La scelta coraggiosa dell’assessore Rolfi ha provocato una reazione immediata delle associazioni animaliste e voci di corridoio dicono che non è finita qui. Altre deliberazioni di Regione Lombardia potrebbero essere impugnate di fronte al TAR di Milano rendendo quella del 2019/2020 una stagione difficile. Quello che però è chiaro, almeno per Federcaccia Brescia, è che non si deve cedere a nessun ricatto e a nessuna minaccia.

Se è vero come è vero che la possibilità di riaprire i roccoli per approvvigionare di richiami vivi i cacciatori da appostamento fisso è legalmente percorribile allora Regione Lombardia deve andare fino in fondo anche solo per il rispetto di migliaia di cacciatori-cittadini che esercitano una attività, la caccia, legale.

L’attività venatoria è fortemente e severamente regolamentata: la comunità dei cacciatori è obbligata a rispettare queste regole ma ha anche dei diritti, sanciti da leggi e direttive. Qui non si tratta di essere a favore o contrari alla caccia ma di stabilire se il principio dell’equità e delle leggi si applica anche all’attività venatoria.

L’assessore Rolfi e gli uffici di Milano hanno lavorato in modo preciso predisponendo una delibera che autorizza la cattura solamente di 12.000 richiami in tutta la Regione. Nella vicina Francia questi numeri vengono applicati per singolo dipartimento, paragonabile alle nostre province. Le autorizzazioni sono pubbliche e rinnovate ogni anno, cosi come in altri paesi europei; è quindi di difficile comprensione, per il singolo cittadino-cacciatore questa diversità di trattamento.

Federcaccia sarà a fianco di Regione Lombardia il 10 ottobre e lo sarà con avvocati di esperienza riconosciuta. Crediamo che all’istituzione regionale non possa che far piacere la nostra fattiva collaborazione, come sempre fatta di azioni e non di chiacchiere.

Federcaccia Abruzzo pronta a chiedere i danni

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Ermanno Morelli, presidente regionale della Federcaccia abruzzese, in un comunicato congiunto con Enalcaccia, richiama la Regione alla correttezza.

Ermanno Morelli – presidente regionale Federcaccia – e Ivano Cirese – presidente regionale di Enalcaccia – hanno scritto alla Regione per lamentare lo stop dell’attività venatoria fino al 2 ottobre. Al centro, la nota – di cui è stata richiesta l’immediata rimozione – apparsa sul sito della Regione, attraverso la quale “è stato reso noto il divieto di esercizio dell’attività venatoria prima del 2 ottobre, in assenza di ogni determinazione della Giunta regionale in tal senso”.

Di qui la decisione di Federcaccia ed Enalcaccia di paventare azioni legali collettive “nei confronti di chi ha voluto emanare tale proclama, in palese contrasto con gli atti approvati dalla Giunta” dal momento che l’ordinanza del Tar Abruzzo emessa giovedì scorso non avrebbe vietato la caccia alla tortora nelle giornate del 28, del 29 e del 30 settembre.

“I cacciatori abruzzesi – si legge nella nota diramata dalle due associazioni – hanno il pieno diritto a svolgere l’attività venatoria nelle prossime giornate nel rispetto di quanto previsto nel calendario venatorio. Il comunicato costituisce l’ennesimo deliberato attacco al mondo venatorio, con atti dell’Ufficio regionale del tutto arbitrari e privi di ogni legittimità, nel tentativo mal celato (e sino ad oggi non ben riuscito) di avviare l’imminente stagione venatoria alla data del 2 ottobre, e non prima. Il comunicato è privo di sottoscrizione e non reca il nominativo di chi ha voluto emanare tale proclama. Per tale ragione, oltre all’immediata rimozione dello stesso, e al ripristino della legalità, siamo a richiedere che ci vengano fornite, immediatamente, le generalità del responsabile – o dei responsabili – che ha – o hanno – ordinato e disposto la diramazione del comunicato in palese contrasto con gli atti approvati dalla Giunta Regionale, siccome ad oggi validi ed efficaci alla luce dell’Ordinanza cautelare emessa dal Tar. È intenzione delle scriventi associazioni portare all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria le condotte poste in essere e di valutare, nei confronti dei responsabili, l’avvio di azioni giudiziarie collettive tese ad ottenere il risarcimento dei danni legati all’impossibilità per tutti i cacciatori regionali di vivere la propria passione nei prossimi giorni, e per la quale sono stati sostenuti ingenti costi anche per il pagamento della tassa regionale”.

Normative

Ambiente

Enogastronomia

Attrezzatura